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Linee Guida

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FAQ: domande frequenti

Prima di chiedere informazioni leggere le FAQ qui sotto,

potreste trovare tutte le risposte e i chiarimenti che cercate... 

 

 

 

 

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A chi mi devo rivolgere per ottenere il libero esercizio?

Quali documenti devo presentare?

 

Ufficio di sanità - via Orico 5 - 6501 Bellinzona

Documenti da presentare 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/ 
 

ATTENZIONE:
i diplomi non vengono più richiesti dall’Ufficio di sanità poiché devono
preventivamente essere iscritti nel registro nazionale delle professioni sanitarie
(NAREG)

 

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A chi mi devo rivolgere per ottenere l’autorizzazione a fatturare a carico dell’AOMS?
Quali documenti devo presentare?


Ufficio di sanità - via Orico 5 - 6501 Bellinzona


Documenti da presentare:


https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/sportello/procedure-per-la-richiesta-di-fatturare-a-carico-dellaoms/ 


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Quando posso iniziare a lavorare?


Fa stato la data indicata sull’autorizzazione a fatturare a carico dell’AOMS, le fatture, anche retroattive, dovranno essere inviate solo dopo l’assegnazione del numero di codice creditore. Ad esempio se l’autorizzazione riporta come data il 01.01.2022 ed ottiene il codice creditore a maggio 2022 invierà retroattivamente le fatture relative alle prestazioni effettuate a partire dal 01.01.2022.

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 Come posso verificare se il mio diploma é stato registrato nel registro NAREG?

Può effettuare una ricerca al seguente link www.nareg.ch

 

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 Il mio diploma non risulta nel registro NAREG cosa posso fare?

Se i suoi dati non figurano in NAREG deve inviare una e-mail al seguente indirizzo nareg@redcross.ch

 

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A quante ore corrisponde l’attività al 100%?

 

Per un operatore attivo al 100% il Cantone stabilisce un numero massimo di 1350 ore annuali.

Per la statistica Federale il 100% corrisponde a 1'266 ore annuali

 

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Quali prestazioni posso fatturare?

 

Per le prestazioni fatturabili fa stato l’Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Capitolo 2: Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico

Sezione 3: Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura

Art. 7 LAMal Definizione delle cure, visibile QUI

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Cosa devo fare per sottoscrivere le nuove convenzioni?


Se lei ha già un numero RCC e lavora in un solo Cantone oppure lavora in due Cantoni ed ha due numeri RCC l’adesione alle nuove convenzioni è automatica e non deve inviare nessun documento aggiuntivo
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Cosa devo fare per lavorare in più Cantoni?


Per ogni Cantone dove intende svolgere la sua attività deve avere:

-libero esercizio
-autorizzazione AOMS
-adesione alle convenzioni amministrive
-numero RCC
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Ho il libero esercizio, autorizzazione AOMS e numero RCC per il Ticino ma solo il libero esercizio e AOMS per i Grigioni come posso fatturare?


In questo caso può fatturare solo le prestazioni effettuate in Ticino. Se desidera fatturare anche nei Grigioni deve richiedere una seconda adesione alle convenzioni amministrative ed un secondo numero RCC
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Posso fatturare le prestazioni effettuate nel mio studio?


Si è possibile fatturare le prestazioni effettuate nel proprio studio.
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Posso fatturare delle prestazioni durante la degenza ospedaliera?

Il fornitore di prestazioni non può conteggiare prestazioni mentre il paziente si trova in ospedale o in casa di cura (incl. cure acute e transitorie stazionarie). Questo non vale per il giorno di ammissione e di dimissione né per la valutazione dei bisogni e le prestazioni di coordinamento, che devono avvenire già durante la degenza ospedaliera per garantire un percorso di trattamento ottimale. Inoltre, il fornitore di prestazioni non può conteggiare prestazioni ambulatoriali di cure e assistenza di lunga durata giusta l’articolo 7 OPre mentre il paziente riceve prestazioni ambulatoriali di cure acute e transitorie (art. 10 convenzione amministrativa ASI Tarifsuisse)
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Quali sono gli accordi relativi ai controlli degli assicuratori malattie?


Gli assicuratori hanno il mandato legale di verificare per mezzo di procedure di controllo l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità (EAE) delle prestazioni fatturate (art. 32 LAMal, art. 8c OPre).
Se, dalla verifica dell’assicuratore, risulta che le prestazioni fatturate non soddisfano i criteri EAE e se gli assicuratori sono in grado di fornire una motivazione specialistica (ad es. motivi della limitazione o della modifica, correlazione con la documentazione di cura inviata, lettere e numeri delle prestazioni secondo l’art. 7 cpv. 2 Opre, durata della prestazione), le prestazioni da fornire devono essere adeguate.
L’adeguamento deve avvenire:

  • • in caso di verifica presso l’assicuratore, qualora i termini siano stati rispettati: a partire dal giorno in cui l’assicuratore comunica l’esito.
  • • in caso di verifica presso il fornitore di prestazioni o l’assicurato: il giorno del controllo.

In entrambi i casi restano riservate modifiche retroattive per i singoli casi in cui gli assicuratori, al termine della verifica, sono in grado di dimostrare e motivare gravi violazioni dei criteri EAE da parte dei fornitori di prestazioni. (art. 17 e allegato 5. convenzione amministrativa ASI Tarifsuisse)

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Devo elaborare ogni anno la statistica federale?

Si se lavora almeno 250 ore all’anno

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In cosa consiste la procedura di conciliazione?

 

I partner tariffari per le prestazioni in base alla LAMal sono tenuti a stabilire una procedura di conciliazione in caso di controversia. Fino alla fine del 2010, le controversie importanti erano sottoposte a una commissione di conciliazione paritetica costituita dall'ASI e dagli assicuratori. Benché la commissione abbia permesso di evitare diverse procedure giudiziarie, gli assicuratori non erano più disposti a contribuire alle spese e ha dovuto essere sciolta.

Per sostituirla l'ASI ha creato una procedura di conciliazione bilaterale: alcuni rappresentanti dell'ASI e della cassa malattia interessata cercano di trovare un accordo attorno ad una tavola rotonda.

Maggiori informazioni  QUI  (in francese)  ed il modulo è scaricabile QUI

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L'iscrizione a Curacasa e la partecipazione alla giornata di qualità sono obbligatorie?

L’iscrizione a Curacasa non è obbligatoria mentre il programma di qualità e l’autovalutazione sono obbligatorie.

Ulteriori informazioni https://www.curacasa.ch/page/153

 

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Consulenze
  • Sportello indipendenti Sezione Ticino (link)
  • Formulario di contatto (link)
  • Consulente telefonica per Indipendenti Segretariato Centrale (link)

 

 

Indirizzi utili

ASI-SBK Sezione Ticino
Via Rinaldo Simen 8
6830 Chiasso
Telefono 091/682 29 31
Mail: segretariato@asiticino.ch 
www.asiticino.ch 
Raggiungibilità telefonica

Lunedi e Giovedì 08.00 – 12.00

Martedì e Mercoledì 08.00 – 12.00/13.00 – 16.00
Ricevimento previo appuntamento

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Sportello Indipendenti

ASI-SBK Sezione Ticino
Telefono 076/4454170
Raggiungibilità telefonica

Lunedi e Giovedì 14.00 – 16.00
Mail: indipendenti@asiticino.ch

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Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio

Vicolo Santa Marta 2 (new) - 6501 Bellinzona
Tel. + 41 91 814 54 83 (new)
dss-uacd@ti.ch

www.ti.ch/dasf

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Ufficio del medico cantonale
www.ti.ch/med

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Ufficio sanità
www.ti.ch/ufficiosanita

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Fondounimpresa

portale ticinese dedicato a tutti coloro che vogliono mettersi in proprio

http://fondounimpresa.ch  

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